Capo II
Enti regionali per il diritto allo studio universitario
Sezione I
Assetto organizzativo
Art. 7.
Enti regionali per il diritto allo studio universitario
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Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario
sono attuati, per ognuna delle Università aventi sede nella Regione,
da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a quello degli
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede.
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Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario
informano la loro azione a criteri di pubblicità, economicità,
efficienza ed efficacia, al fine di conseguire un rapporto ottimale
tra costi di gestione e benefici, e attuano gli interventi in
materia sulla base del principio di collaborazione con le
Università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti
locali.
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Gli enti, già Opere universitarie, di cui al comma 1, assumono
la denominazione di Ente regionale per il diritto allo studio
universitario (di seguito denominati E.R.S.U.), aggiungendovi
l'indicazione della rispettiva sede, sono persone giuridiche di
diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia
amministrativa e gestionale e di personale individuato ai sensi
dell'articolo 20 e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il
controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione.
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Ciascun ente individua la propria struttura organizzativa ai
sensi dell'articolo 11, lettera e) ed istituisce in ognuna delle
province regionali ove ha sede il consorzio universitario di cui
all'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, così come
modificato dall'articolo 32, uno sportello periferico per garantire
agli studenti che ne hanno diritto gli interventi previsti dalla
presente legge. Lo sportello è gestito direttamente dall'ente
regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.)
territorialmente competente, nell'ambito di una programmazione di
valenza regionale. Gli enti locali possono altresì aprire ulteriori
sportelli informativi.
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Gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o
da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti
nelle Università o nel relativo territorio.
... Omissis
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